Art. 13

Relazione annuale

In vigore dal 10 nov 2010
Relazione annuale 1.   Entro il 30 aprile di ogni anno, ciascuno Stato membro invia alla Commissione, per via elettronica, una relazione sugli sforzi compiuti nell’anno precedente per raggiungere un equilibrio sostenibile tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca. 2.   In base ai dati contenuti nel registro UE della flotta e alle informazioni che figurano nelle relazioni pervenute a norma del paragrafo 1, la Commissione prepara una relazione di sintesi che presenta entro il 31 luglio di ogni anno al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e al comitato del settore della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. I due comitati trasmettono il proprio parere alla Commissione entro il 31 ottobre. 3.   Entro il 31 dicembre di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione di sintesi, corredata delle relazioni degli Stati membri, assieme ai pareri dei comitati di cui al paragrafo 2.
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