Art. 12
Scambio di informazioni
In vigore dal 10 nov 2010
Scambio di informazioni
Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i dati relativi all’attuazione della legislazione UE sulla politica della flotta, che comprendono le seguenti informazioni:
a)
norme nazionali di attuazione e strumenti per garantire il rispetto delle disposizioni del capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002;
b)
procedure amministrative per il controllo e la sorveglianza della flotta e informazioni sulle autorità competenti;
c)
informazioni generali sullo sviluppo della capacità della flotta, ed in particolare sui ritiri e sui lavori di rinnovo con aiuti pubblici;
d)
eventualmente, i piani di riduzione della flotta per conformarsi ai livelli di riferimento;
e)
informazioni sullo sviluppo della capacità della flotta nelle regioni ultraperiferiche, per quanto riguarda trasferimenti di navi tra continente e regioni ultraperiferiche;
f)
informazioni in merito all’impatto sulla capacità della flotta dei programmi di contenimento dello sforzo, in particolare qualora essi rientrino in un piano di ricostituzione o in un piano di gestione pluriennale;
g)
qualsiasi altra informazione ritenuta utile e opportuna ai fini dello scambio di informazioni e delle migliori pratiche fra Stati membri.
Storico versioni
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