Art. 10
Competenze degli Stati membri
In vigore dal 10 nov 2010
Competenze degli Stati membri
1. Gli Stati membri valutano le domande di incremento della stazza e decidono in merito alla loro ammissibilità, in base alle condizioni stabilite dall’.
2. Gli Stati membri istruiscono una pratica per ogni nave per la quale è stata adottata una decisione di incremento della stazza a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Nella pratica sono contenute tutte le informazioni tecniche utilizzate per valutare la domanda dello Stato membro. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tali pratiche, su richiesta di quest’ultima e senza indugio.
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