Art. 11

Raccolta delle informazioni da parte dello Stato membro e relativa trasmissione alla Commissione

In vigore dal 10 nov 2010
Raccolta delle informazioni da parte dello Stato membro e relativa trasmissione alla Commissione 1.   Ciascuno Stato membro raccoglie le informazioni relative a: a) ogni entrata o uscita dalla flotta; b) ogni ammodernamento di una nave che ha un impatto sulla capacità di pesca. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per lo meno i seguenti dati: a) il numero interno e il nome della nave; b) la capacità di pesca registrata in GT e in kW della nave; c) il porto di immatricolazione della nave; d) la natura e la data dell’evento: i) uscita (ad esempio demolizione, esportazione, trasferimento ad un altro Stato membro, joint venture, trasferimento ad un’altra attività); ii) entrata (ad esempio costruzione, importazione, trasferimento da un altro Stato membro, trasferimento da un’altra attività); oppure iii) ammodernamento, con l’indicazione se esso avviene per motivi di sicurezza conformemente all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; e) se l’evento beneficia di aiuti pubblici; f) eventualmente, la data della decisione amministrativa dello Stato membro che concede l’aiuto; g) in caso di ammodernamento, la modifica della potenza (in kW), la modifica della stazza (in GT) sul e sotto il ponte principale.
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