Art. 11
Raccolta delle informazioni da parte dello Stato membro e relativa trasmissione alla Commissione
In vigore dal 10 nov 2010
Raccolta delle informazioni da parte dello Stato membro e relativa trasmissione alla Commissione
1. Ciascuno Stato membro raccoglie le informazioni relative a:
a)
ogni entrata o uscita dalla flotta;
b)
ogni ammodernamento di una nave che ha un impatto sulla capacità di pesca.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per lo meno i seguenti dati:
a)
il numero interno e il nome della nave;
b)
la capacità di pesca registrata in GT e in kW della nave;
c)
il porto di immatricolazione della nave;
d)
la natura e la data dell’evento:
i)
uscita (ad esempio demolizione, esportazione, trasferimento ad un altro Stato membro, joint venture, trasferimento ad un’altra attività);
ii)
entrata (ad esempio costruzione, importazione, trasferimento da un altro Stato membro, trasferimento da un’altra attività); oppure
iii)
ammodernamento, con l’indicazione se esso avviene per motivi di sicurezza conformemente all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
e)
se l’evento beneficia di aiuti pubblici;
f)
eventualmente, la data della decisione amministrativa dello Stato membro che concede l’aiuto;
g)
in caso di ammodernamento, la modifica della potenza (in kW), la modifica della stazza (in GT) sul e sotto il ponte principale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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