Art. 9

Ammissibilità delle domande di incremento della stazza

In vigore dal 10 nov 2010
Ammissibilità delle domande di incremento della stazza La richiesta di aumentare la stazza di un peschereccio a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 è considerata ammissibile, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) alla nave non è stato ancora concesso alcun incremento di stazza in base alle suddette disposizioni; b) la nave ha una lunghezza fuori tutto di almeno 15 metri; c) l’età della nave, calcolata tra la data di ricezione della domanda e la data di entrata in servizio di cui all’ del regolamento (CEE) n. 2930/86, è di almeno 5 anni; d) l’incremento della stazza costituisce il risultato di lavori di ammodernamento intesi a migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l’igiene e la qualità dei prodotti; e) i lavori di cui alla lettera d) non aumentano lo spazio sottostante al ponte principale; f) i lavori di cui alla lettera d) non aumentano il volume degli spazi adibiti alle stive del pesce o agli attrezzi da pesca.
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