Art. 9
Ammissibilità delle domande di incremento della stazza
In vigore dal 10 nov 2010
Ammissibilità delle domande di incremento della stazza
La richiesta di aumentare la stazza di un peschereccio a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 è considerata ammissibile, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
alla nave non è stato ancora concesso alcun incremento di stazza in base alle suddette disposizioni;
b)
la nave ha una lunghezza fuori tutto di almeno 15 metri;
c)
l’età della nave, calcolata tra la data di ricezione della domanda e la data di entrata in servizio di cui all’ del regolamento (CEE) n. 2930/86, è di almeno 5 anni;
d)
l’incremento della stazza costituisce il risultato di lavori di ammodernamento intesi a migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l’igiene e la qualità dei prodotti;
e)
i lavori di cui alla lettera d) non aumentano lo spazio sottostante al ponte principale;
f)
i lavori di cui alla lettera d) non aumentano il volume degli spazi adibiti alle stive del pesce o agli attrezzi da pesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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