Art. 8

Controllo delle entrate e delle uscite negli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B

In vigore dal 10 nov 2010
Controllo delle entrate e delle uscite negli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B 1.   Al fine di conformarsi all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni nuovo Stato membro elencato nell’allegato I, parte B, del presente regolamento provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di stazza (GTt) sia pari o inferiore alla capacità di pesca alla data di adesione (GTacc), adeguata nel seguente modo: a) detraendo: i) per gli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004, il 98,5 % della stazza complessiva delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra tale data e il 31 dicembre 2006 (GTa1); ii) per ogni Stato membro elencato nell’allegato I, parte B, il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GTa2); iii) per ogni Stato membro elencato nell’allegato I, parte B, il 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi alla data di adesione o successivamente a tale data (GT100); b) e aggiungendo: i) gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GTS); ii) il risultato della nuova misurazione della flotta [Δ(GT-GRT)]. Detti Stati membri provvedono affinché venga rispettata la seguente formula: GTt ≤ GTacc – 0,985 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT). 2.   Al fine di conformarsi all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni Stato membro elencato nell’allegato I, parte B, del presente regolamento provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di potenza (kWt) sia pari o inferiore alla capacità di pesca alla data di adesione (kWacc), adeguata detraendo: a) la potenza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici alla data di adesione o successivamente a tale data (kWa); b) il 20 % della potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza (kWr); c) il 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi alla data di adesione o successivamente a tale data (kW100). Detti Stati membri provvedono affinché venga rispettata la seguente formula: kWt ≤ kWacc – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100
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