Art. 6

Capacità di pesca della flotta degli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, alla data di adesione

In vigore dal 10 nov 2010
Capacità di pesca della flotta degli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, alla data di adesione Ai fini dell’, per gli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, la capacità di pesca in termini di stazza (GTacc) e di potenza (kWacc) alla data di adesione è determinata tenendo conto, conformemente all’allegato III, delle entrate di navi in base a una decisione amministrativa adottata dallo Stato membro interessato nei cinque anni precedenti la data di adesione e che intervengono entro i cinque anni successivi alla data della decisione amministrativa.
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