Art. 5
Capacità di pesca della flotta al 1o gennaio 2003
In vigore dal 10 nov 2010
Capacità di pesca della flotta al 1o gennaio 2003
Eccetto per gli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, ai fini dell’ la capacità di pesca in termini di stazza (GT03) e di potenza (kW03) al 1o gennaio 2003 è determinata tenendo conto, conformemente all’allegato II, delle entrate di navi in base a una decisione amministrativa adottata dallo Stato membro interessato tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002, conformemente alla legislazione allora in vigore, e in particolare conformemente al regime nazionale di entrata/uscita notificato alla Commissione a norma dell’, paragrafo 2, della decisione 97/413/CE, e che intervengono entro i cinque anni successivi alla data della decisione amministrativa.
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