Art. 3

Determinazione dei livelli di riferimento

In vigore dal 10 nov 2010
Determinazione dei livelli di riferimento Per ogni Stato membro elencato nell’allegato I, parte A, i livelli di riferimento della stazza (GT) e della potenza (kW) al 1o gennaio 2003 di cui all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002, fatta eccezione per quelli delle regioni ultraperiferiche, sono indicati nell’allegato I, parte A.
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