Art. 1
Campo d’applicazione
In vigore dal 10 nov 2010
Campo d’applicazione
Il presente regolamento stabilisce le modalità d’applicazione relative al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esso si applica alla capacità di pesca dei pescherecci UE, fatta eccezione per le navi che sono:
a)
utilizzate esclusivamente per l’acquacoltura, secondo la definizione dell’, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006; oppure
b)
immatricolate nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna, secondo quanto indicato all’articolo 355, punto 1, del trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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