Art. 2
Definizioni
In vigore dal 10 nov 2010
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«GTa1» ovvero «la stazza complessiva delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006» è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006. Nella formula relativa al livello di riferimento della stazza di cui all’, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Per gli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, «GTa1
» ovvero «la stazza complessiva delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006
»: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra la data di adesione e il 31 dicembre 2006;
2)
«GTS» ovvero «gli incrementi della stazza complessiva concessi a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002» sono gli incrementi della stazza complessiva concessi a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e registrati prima della data alla quale è stata calcolata la GTt;
3)
«GTa2» ovvero «la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici successivamente al 31 dicembre 2006» è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2007 e la data alla quale è calcolata la GTt. Nella formula relativa al livello di riferimento della stazza di cui all’, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
4)
«GT100» oppure «la stazza totale delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002» è la stazza totale delle navi di oltre 100 GT che sono entrate nella flotta tra il 1o gennaio 2003 e la data alla quale è calcolata la GTt e per le quali la decisione amministrativa da parte dello Stato membro interessato per la concessione di aiuti è intervenuta dopo il 31 dicembre 2002.
Per gli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, «GT100
» ovvero «la stazza totale delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002
» è la stazza totale delle navi di oltre 100 GT che sono entrate nella flotta tra il 1o maggio 2004 e la data alla quale è calcolata la GTt e per le quali la decisione amministrativa da parte dello Stato membro interessato per la concessione di aiuti è intervenuta dopo il 30 aprile 2004;
5)
«kWa» ovvero «la potenza totale delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002» è la potenza totale delle navi che sono uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e la data alla quale è calcolata la kWt. Nella formula relativa al livello di riferimento della potenza di cui all’ tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di potenza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Per gli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, «kWa
» ovvero «la potenza totale delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002
» è la potenza totale delle navi che sono uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o maggio 2004 e la data alla quale è calcolata la kWt;
6)
«kW100» ovvero «la potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002» è la potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che sono entrate nella flotta tra il 1o gennaio 2003 e la data alla quale è stata calcolata la kWt e per le quali la decisione amministrativa dello Stato membro interessato per la concessione di aiuti è intervenuta dopo il 31 dicembre 2002.
Per gli Stati membri elencati nell’allegato I, parte B, «kW100
» ovvero «la potenza totale delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002
» è la potenza totale delle navi di oltre 100 GT che sono entrate nella flotta tra il 1o maggio 2004 e la data alla quale è calcolata la kWt e per le quali la decisione amministrativa da parte dello Stato membro interessato per la concessione di aiuti è intervenuta dopo il 30 aprile 2004;
7)
«GTt» è la stazza totale della flotta calcolata dopo il 1o gennaio 2003;
8)
«Δ(GT-GRT)» ovvero «il risultato nella nuova misurazione della flotta» è la differenza tra la capacità complessiva, in termini di stazza, della flotta al 1o gennaio 2003 e lo stesso valore ricalcolato una volta terminata la nuova misurazione della flotta in GT, conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86;
9)
«kWt» è la potenza totale della flotta calcolata successivamente al 1o gennaio 2003;
10)
«ponte principale» è il «ponte superiore», secondo la definizione della Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi mercantili del 1969;
11)
«kWr» ovvero «la potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza» è la potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici successivamente al 31 dicembre 2006 ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1198/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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