Art. 14
Indicazioni che devono figurare nelle relazioni annuali
In vigore dal 10 nov 2010
Indicazioni che devono figurare nelle relazioni annuali
1. Le relazioni degli Stati membri di cui all’ debbono contenere almeno le seguenti informazioni:
a)
una descrizione delle flotte pescherecce rispetto alle attività di pesca: evoluzione nell’anno precedente, anche per quanto riguarda le attività di pesca soggette a gestione pluriennale o a piani di ricostituzione;
b)
gli effetti, sulla capacità di pesca, dei programmi di riduzione dello sforzo di pesca adottati nell’ambito di piani di gestione pluriennali o di ricostituzione ovvero, se del caso, di piani nazionali;
c)
informazioni sul rispetto del regime di entrata/uscita e del livello di riferimento;
d)
una relazione di sintesi sulle carenze e i punti di forza del sistema di gestione della flotta, assieme ad un piano di miglioramento e di informazione sul grado generale di attuazione degli strumenti di gestione della flotta;
e)
eventuali informazioni sui cambiamenti intervenuti nelle procedure amministrative relative alla gestione della flotta.
2. Le relazioni degli Stati membri non superano le 10 pagine.
Storico versioni
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