Art. 6
In vigore dal 25 ott 2010
La Commissione, ove necessario, può adottare mediante atti delegati, a norma dell’articolo 6 bis e fatte salve le condizioni di cui agli , le modifiche e gli adeguamenti tecnici degli allegati I e II che si rendono necessari in seguito a modifiche della nomenclatura combinata.
Storico versioni
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