Art. 9

In vigore dal 25 ott 2010
1.   Il Consiglio può muovere obiezioni agli atti delegati entro tre mesi dalla data di notifica. 2.   Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha mosso obiezioni all’atto delegato ovvero se, anteriormente a tale data, il Consiglio ha informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni, l’atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell’atto medesimo. 3.   Se il Consiglio muove obiezioni all’atto delegato adottato, quest’ultimo non entra in vigore. Il Consiglio ne illustra le ragioni.
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