Art. 4
In vigore dal 25 ott 2010
La sospensione dei dazi, di cui agli , è subordinata alla destinazione particolare a norma degli articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e ai controlli di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
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