Art. 1
In vigore dal 25 ott 2010
Dal 1o novembre 2010 al 2 novembre 2020 sono integralmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni, nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, di prodotti finiti per uso agricolo, commerciale o industriale, di cui all’allegato I.
Tali merci sono utilizzate a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93 per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dall’immissione in libera pratica da parte degli operatori economici stabiliti nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera.
Storico versioni
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