Art. 5

In vigore dal 25 ott 2010
1.   Se ha motivo di credere che la sospensione introdotta dal presente regolamento abbia provocato una deviazione di traffico per un prodotto specifico, la Commissione può, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, revocare in via temporanea la sospensione per un periodo non superiore a 12 mesi. I dazi all’importazione relativi ai prodotti per i quali la sospensione è stata revocata in via temporanea sono coperti da una garanzia, a cui è subordinata l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera. 2.   Se entro 12 mesi il Consiglio decide, su proposta della Commissione, di revocare definitivamente la sospensione, l’importo dei dazi assicurato tramite garanzia viene riscosso a titolo definitivo. 3.   Se entro il periodo di 12 mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva a norma al paragrafo 2, le cauzioni sono svincolate.
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