Art. 2

In vigore dal 25 ott 2010
Dal 1o novembre 2010 al 2 novembre 2020 sono integralmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni, nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, delle materie prime, dei pezzi di ricambio e dei componenti, di cui all’allegato II, destinati a fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera.
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