Art. 7

In vigore dal 25 ott 2010
1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’ è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato. 2.   Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica al Consiglio. 3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:973:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo