Art. 7
In vigore dal 25 ott 2010
1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’ è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
2. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli .
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