Art. 6
Sistemi di dovuta diligenza
In vigore dal 20 ott 2010
Sistemi di dovuta diligenza
1. Il sistema di dovuta diligenza di cui all’, paragrafo 2, comprende i seguenti elementi:
a)
misure e procedure che consentano l’accesso alle seguenti informazioni concernenti l’approvvigionamento dell’operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato:
—
descrizione, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di albero e, se del caso, la sua denominazione scientifica completa,
—
paese di produzione, e, se del caso:
i)
regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto; e
ii)
concessione di taglio;
—
quantità (espressa in volume, peso o numero di unità),
—
nominativo e indirizzo del fornitore dell’operatore,
—
nominativo e indirizzo del commerciante cui sono stati forniti il legno e i prodotti da esso derivati,
—
documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tale legno e dei prodotti da esso derivati con la legislazione applicabile;
b)
procedure di valutazione del rischio che consentono all’operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale.
Tali procedure tengono conto delle informazioni di cui alla lettera a) e dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui:
—
la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che può comprendere la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che contemplano il rispetto della legislazione applicabile,
—
la prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi,
—
la prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di produzione e/o della regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto, tenendo anche conto della prevalenza di conflitti armati,
—
le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell’Unione europea sulle importazioni o esportazioni di legno,
—
la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati;
c)
tranne il caso il cui il rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione del rischio di cui alla lettera b) sia trascurabile, le procedure di attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi.
2. Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, sono adottate disposizioni particolareggiate per assicurare l’attuazione uniforme del paragrafo 1, eccetto per quanto riguarda ulteriori pertinenti criteri di valutazione del rischio di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo comma, del presente articolo. Tali disposizioni sono adottate entro il 3 giugno 2012.
3. Tenendo conto degli sviluppi di mercato e dell’esperienza acquisita nell’attuazione del presente regolamento, evidenziati in particolare nello scambio di informazioni di cui all’ e nelle relazioni di cui all’, paragrafo 3, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE in ordine a ulteriori criteri di valutazione del rischio eventualmente necessari a integrazione di quelli menzionati al paragrafo 1, lettera b), secondo comma, del presente articolo, allo scopo di garantire l’efficacia del sistema di dovuta diligenza.
Per gli atti delegati di cui al primo comma si applicano le procedure di cui agli .
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