Art. 15

Esercizio della delega

In vigore dal 20 ott 2010
Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 7, e all’ è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 2 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre tre mesi prima che giunga a scadenza il periodo di tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’. 2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli .
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Esercizio della delega (Art. 15 Regolamento (UE) 2010/995) — Testo vigente | Portale Normativo