Art. 14

Modifiche dell’allegato

In vigore dal 20 ott 2010
Modifiche dell’allegato Per tener conto, da un lato, dell’esperienza acquisita nell’attuazione del presente regolamento, evidenziata in particolare nelle relazioni di cui all’, paragrafi 3 e 4, e mediante lo scambio di informazioni di cui all’, nonché, dall’altro, degli sviluppi riguardanti le caratteristiche tecniche, gli utenti finali e i processi di produzione del legno e dei prodotti da esso derivati, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE modificando e integrando l’elenco del legno e dei prodotti da esso derivati di cui all’allegato. Tali atti non creano oneri sproporzionati per gli operatori. Per gli atti delegati di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui agli .
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Modifiche dell’allegato (Art. 14 Regolamento (UE) 2010/995) — Testo vigente | Portale Normativo