Art. 20
Relazioni
In vigore dal 20 ott 2010
Relazioni
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione ogni due anni a decorrere dal 3 marzo 2013, entro il 30 aprile, una relazione sull’applicazione del presente regolamento nel corso del biennio precedente.
2. Sulla base di tali relazioni la Commissione redige ogni due anni una relazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. In sede di elaborazione della relazione, la Commissione tiene conto dei progressi compiuti per quanto concerne la conclusione e il funzionamento dei VPA FLEGT ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del loro contributo a ridurre la presenza sul mercato interno di legno e di prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
3. Entro il 3 dicembre 2015 e successivamente ogni sei anni, la Commissione, in base alle relazioni e all’esperienza acquisita nell’applicazione del presente regolamento, esamina il funzionamento e l’efficacia del presente regolamento, anche nell’impedire che il legno o i prodotti da esso derivati di provenienza illegale siano immessi sul mercato interno. La Commissione esamina, in particolare, le conseguenze amministrative per le piccole e medie imprese e i prodotti ai quali si applica. Le relazioni possono, se necessario, essere corredate di opportune proposte legislative.
4. La prima delle relazioni di cui al paragrafo 3 comprende una valutazione dell’attuale situazione economica e commerciale dell’Unione con riferimento ai prodotti elencati al capitolo 49 della nomenclatura combinata, tenendo conto in particolare della concorrenzialità dei comparti interessati, al fine di esaminarne l’eventuale inserimento nell’elenco del legno e dei prodotti da esso derivati di cui all’allegato al presente regolamento.
Nella relazione di cui al primo comma figura altresì una valutazione dell’efficacia del divieto di commercializzare il legno e i prodotti da esso derivati di provenienza illegale di cui all’, paragrafo 1, nonché dei sistemi di dovuta diligenza di cui all’.
Storico versioni
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