Art. 19
Sanzioni
In vigore dal 20 ott 2010
Sanzioni
1. Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurarne l’applicazione.
2. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono comprendere, tra l’altro:
a)
sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore del legno o dei prodotti da esso derivati in questione e alle perdite fiscali, nonché al danno economico derivanti dalla violazione; il livello di tali sanzioni è calcolato in modo tale da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni gravi da essi perpetrate, fatto salvo il legittimo diritto di esercitare una professione; le sanzioni pecuniarie per violazioni gravi reiterate sono gradualmente inasprite;
b)
il sequestro del legno e dei prodotti da esso derivati;
c)
l’immediata sospensione dell’autorizzazione ad esercitare un’attività commerciale.
3. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali modifiche.
Storico versioni
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