Art. 19

Sanzioni

In vigore dal 20 ott 2010
Sanzioni 1.   Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurarne l’applicazione. 2.   Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono comprendere, tra l’altro: a) sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore del legno o dei prodotti da esso derivati in questione e alle perdite fiscali, nonché al danno economico derivanti dalla violazione; il livello di tali sanzioni è calcolato in modo tale da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni gravi da essi perpetrate, fatto salvo il legittimo diritto di esercitare una professione; le sanzioni pecuniarie per violazioni gravi reiterate sono gradualmente inasprite; b) il sequestro del legno e dei prodotti da esso derivati; c) l’immediata sospensione dell’autorizzazione ad esercitare un’attività commerciale. 3.   Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali modifiche.
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