Art. 13

Assistenza tecnica, orientamento e scambio di informazioni

In vigore dal 20 ott 2010
Assistenza tecnica, orientamento e scambio di informazioni 1.   Fatto salvo l’obbligo degli operatori di esercitare la dovuta diligenza a norma dell’, paragrafo 2, gli Stati membri, coadiuvati eventualmente dalla Commissione, possono fornire agli operatori assistenza tecnica e di altro tipo e orientamenti, tenendo conto della situazione delle piccole e medie imprese, al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’attuazione di un sistema di dovuta diligenza ai sensi dell’. 2.   Gli Stati membri, coadiuvati eventualmente dalla Commissione, possono agevolare lo scambio e la divulgazione di informazioni pertinenti sul disboscamento illegale, in particolare allo scopo di aiutare gli operatori a valutare il rischio ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), nonché sulle migliori prassi in materia di attuazione del presente regolamento. 3.   L’assistenza è fornita in modo da evitare di compromettere le responsabilità delle autorità competenti e salvaguardarne l’indipendenza nel far rispettare il presente regolamento.
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