Art. 11

Registrazione dei controlli

In vigore dal 20 ott 2010
Registrazione dei controlli 1.   Le autorità competenti tengono registri dei controlli di cui all’, paragrafo 1, in cui indicano in particolare la natura e i risultati dei controlli e gli eventuali interventi correttivi notificati di cui all’, paragrafo 5. I registri di tutti i controlli effettuati devono essere mantenuti per un minimo di cinque anni. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese accessibili come stabilito dalla direttiva 2003/4/CE.
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