Art. 10
Controllo degli operatori
In vigore dal 20 ott 2010
Controllo degli operatori
1. Le autorità competenti effettuano i controlli per verificare che gli operatori rispettino i requisiti di cui agli .
2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati in base a un programma soggetto a revisioni periodiche secondo un approccio basato sul rischio. I controlli possono inoltre essere effettuati allorché un’autorità competente è in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative all’osservanza del regolamento da parte di un operatore.
3. I controlli di cui al paragrafo 1 possono includere, tra l’altro:
a)
l’esame del sistema di dovuta diligenza, incluse le procedure di valutazione e di attenuazione dei rischi;
b)
l’esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema e delle procedure;
c)
controlli a campione, comprese verifiche in loco.
4. Gli operatori garantiscono l’assistenza necessaria per facilitare l’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l’accesso ai locali e la presentazione di documentazione o i registri.
5. Fatto salvo l’, se, in seguito ai controlli di cui al paragrafo 1, sono state riscontrate carenze, le autorità competenti possono rilasciare una comunicazione concernente gli interventi correttivi che l’operatore dovrà compiere. Inoltre, a seconda della natura della carenza riscontrata, gli Stati membri possono adottare misure provvisorie immediate, tra cui:
a)
il sequestro del legno e dei prodotti da esso derivati;
b)
il divieto di commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:995:oj#art-10