Art. 8
Organismi di controllo
In vigore dal 20 ott 2010
Organismi di controllo
1. L’organismo di controllo:
a)
mantiene e valuta periodicamente un sistema di dovuta diligenza di cui all’ e conferisce agli operatori il diritto di usarlo;
b)
verifica l’uso corretto del suo sistema di dovuta diligenza da parte di tali operatori;
c)
compie gli opportuni interventi qualora un operatore non usi adeguatamente il proprio sistema di dovuta diligenza, informando, fra l’altro, le autorità competenti in caso di rilevante o reiterata inadempienza da parte dell’operatore.
2. Un organismo può fare domanda di riconoscimento come organismo di controllo se ottempera ai seguenti requisiti:
a)
è dotato di personalità giuridica ed è stabilito legalmente nell’Unione;
b)
è dotato di idonee competenze ed è in grado di espletare le funzioni di cui al paragrafo 1; e
c)
garantisce l’assenza di conflitti di interesse nell’espletare le sue funzioni.
3. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro o degli Stati membri interessati, riconosce come organismo di controllo un richiedente che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2.
La Commissione comunica alle autorità competenti di tutti gli Stati membri la decisione di concedere il riconoscimento a un determinato organismo di controllo.
4. Le autorità competenti effettuano controlli periodici per accertarsi che gli organismi di controllo che operano nell’ambito della loro giurisdizione continuino ad espletare le funzioni di cui al paragrafo 1 e a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2. I controlli possono altresì essere effettuati allorché l’autorità competente dello Stato membro è in possesso di informazioni pertinenti, tra cui indicazioni comprovate fornite da terzi, o allorché ha individuato delle carenze nell’osservanza, da parte dell’operatore, dei sistemi della dovuta diligenza messi a punto da un organismo di controllo. La relazione relativa ai controlli è resa pubblica ai sensi della direttiva 2003/4/CE.
5. Se un’autorità competente accerta che un organismo di controllo non espleta più le funzioni di cui al paragrafo 1 o non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2, essa ne informa senza indugio la Commissione.
6. La Commissione revoca il riconoscimento a un organismo di controllo se, in particolare sulla base delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 5, ha accertato che l’organismo di controllo non espleta più le funzioni di cui al paragrafo 1 o non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2. Prima di revocare il riconoscimento a un organismo di controllo, la Commissione informa gli Stati membri interessati.
La Commissione comunica alle autorità competenti di tutti gli Stati membri la decisione di revocare il riconoscimento a un determinato organismo di controllo.
7. Al fine di integrare le norme procedurali riguardo al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento degli organismi di controllo e al fine di modificarle, qualora ciò sia dettato dall’esperienza, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE, garantendo nel contempo che il riconoscimento e la revoca avvengano con modalità eque e trasparenti.
Per gli atti delegati di cui al presente paragrafo si applicano le procedure di cui agli . Tali atti sono adottati entro il 3 marzo 2012.
8. Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, sono adottate disposizioni particolareggiate relative alla frequenza e alla natura dei controlli di cui al paragrafo 4 necessarie per assicurare una vigilanza efficace sugli organismi di controllo e l’attuazione uniforme di detto paragrafo. Tali disposizioni sono adottate entro il 3 giugno 2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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