Art. 7

Autorità competenti

In vigore dal 20 ott 2010
Autorità competenti 1.   Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l’applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i recapiti delle autorità competenti entro il 3 giugno 2011. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi o dei recapiti delle autorità competenti. 2.   La Commissione pubblica, anche su Internet, un elenco delle autorità competenti e lo aggiorna periodicamente.
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