Art. 5
Obbligo di tracciabilità
In vigore dal 20 ott 2010
Obbligo di tracciabilità
Nell’ambito dell’intera catena di approvvigionamento, i commercianti sono in grado di identificare:
a)
gli operatori o i commercianti che hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati; ed
b)
eventualmente, i commercianti cui hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati.
I commercianti conservano le informazioni di cui al primo comma per almeno cinque anni e le forniscono, su richiesta, alle autorità competenti.
Storico versioni
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