Art. 5

Obbligo di tracciabilità

In vigore dal 20 ott 2010
Obbligo di tracciabilità Nell’ambito dell’intera catena di approvvigionamento, i commercianti sono in grado di identificare: a) gli operatori o i commercianti che hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati; ed b) eventualmente, i commercianti cui hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati. I commercianti conservano le informazioni di cui al primo comma per almeno cinque anni e le forniscono, su richiesta, alle autorità competenti.
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