Art. 3
Regime applicabile al legno e ai prodotti da esso derivati contemplati da FLEGT e CITES
In vigore dal 20 ott 2010
Regime applicabile al legno e ai prodotti da esso derivati contemplati da FLEGT e CITES
Il legname utilizzato nei prodotti derivati dal legno elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005, che hanno origine nei paesi partner di cui all’allegato I di tale regolamento e che sono conformi al predetto regolamento e alle sue disposizioni di esecuzione, si considera ottenuto legalmente ai fini del presente regolamento.
Il legname ottenuto dalle specie elencate nell’allegato A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97 e conforme a tale regolamento e alle sue disposizioni di esecuzione, si considera ottenuto legalmente ai fini del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:995:oj#art-3