Art. 3

Regime applicabile al legno e ai prodotti da esso derivati contemplati da FLEGT e CITES

In vigore dal 20 ott 2010
Regime applicabile al legno e ai prodotti da esso derivati contemplati da FLEGT e CITES Il legname utilizzato nei prodotti derivati dal legno elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005, che hanno origine nei paesi partner di cui all’allegato I di tale regolamento e che sono conformi al predetto regolamento e alle sue disposizioni di esecuzione, si considera ottenuto legalmente ai fini del presente regolamento. Il legname ottenuto dalle specie elencate nell’allegato A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97 e conforme a tale regolamento e alle sue disposizioni di esecuzione, si considera ottenuto legalmente ai fini del presente regolamento.
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