Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 ott 2010
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«legno e prodotti da esso derivati», il legno e i prodotti da esso derivati riportati nell’allegato, con l’eccezione dei prodotti derivati dal legno o componenti di tali prodotti ottenuti dal legno ovvero prodotti derivati dal legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (8);
b)
«commercializzazione», la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito. È altresì compresa la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (9). Non costituisce «commercializzazione» la fornitura sul mercato interno di prodotti del legno ottenuti da legno o prodotti da esso derivati che sono già stati immessi sul mercato interno;
c)
«operatore», una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati;
d)
«commerciante», una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno;
e)
«paese di produzione», il paese o il territorio in cui è stato prodotto il legname o il legno contenuto in prodotti da esso derivati;
f)
«di provenienza legale», ottenuto conformemente alla legislazione applicabile nel paese di produzione;
g)
«di provenienza illegale», ottenuto violando la legislazione applicabile nel paese di produzione;
h)
«legislazione applicabile», la legislazione in vigore nel paese di produzione per quanto concerne le seguenti materie:
—
i diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati,
—
i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname,
—
il prelievo del legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo del legname,
—
i diritti legittimi di terzi relativi all’uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname, e
—
in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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