Art. 12
Cooperazione
In vigore dal 20 ott 2010
Cooperazione
1. Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità amministrative di paesi terzi e con la Commissione per garantire il rispetto del presente regolamento.
2. Le autorità competenti scambiano informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione su gravi carenze riscontrate nei controlli di cui agli , paragrafo 4, e 10, paragrafo 1, e sui tipi di sanzioni inflitte a norma dell’.
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