Art. 15 · Esercizio della delega

Art. 15

Esercizio della delega

In vigore dal 20 ott 2010
Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 7, e all’ è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 2 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre tre mesi prima che giunga a scadenza il periodo di tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’. 2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli .
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