Art. 54

In vigore dal 7 ott 2010
1.   L’autorità interpellata di uno Stato membro fornisce all’autorità richiedente di un altro Stato membro le informazioni di cui all’ alle seguenti condizioni: a) che il numero e il tipo delle richieste di informazioni presentate in un determinato periodo di tempo dall’autorità richiedente non impongano all’autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo; b) che l’autorità richiedente abbia esaurito le fonti di informazione consuete, che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito. 2.   Il presente regolamento non impone di far effettuare indagini o di trasmettere informazioni su un caso determinato quando la legislazione o la prassi amministrativa dello Stato membro che dovrebbe fornire le informazioni non consentano allo Stato membro di effettuare tali indagini né di raccogliere o utilizzare tali informazioni per le sue esigenze proprie. 3.   L’autorità competente di uno Stato membro interpellato può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, lo Stato membro richiedente non è in grado di fornire informazioni equipollenti. Tale rifiuto motivato è comunicato alla Commissione dallo Stato membro interpellato. 4.   La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un’informazione la cui divulgazione sia contraria all’ordine pubblico. 5.   I paragrafi 2, 3 e 4 non possono in nessun caso essere interpretati nel senso di autorizzare l’autorità interpellata di uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni concernenti un soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro dell’autorità richiedente solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari in una persona giuridica. 6.   L’autorità interpellata informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta di assistenza. 7.   Un importo minimo che possa dar luogo a una richiesta di assistenza può essere adottato i conformità della procedura di cui all’, paragrafo 2.
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