Art. 53
In vigore dal 7 ott 2010
La Commissione e gli Stati membri assicurano che sistemi, esistenti o nuovi, per la comunicazione e lo scambio di informazioni, necessari per gli scambi di informazioni descritti nel presente regolamento, siano operativi. Un accordo sui livelli dei servizi che garantisca la quantità e la qualità tecnica dei servizi forniti dalla Commissione e dagli Stati membri per il funzionamento di tali sistemi per la comunicazione e lo scambio di informazioni è deciso in conformità della procedura di cui all’, paragrafo 2. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete CCN/CSI necessari per consentire lo scambio di dette informazioni fra Stati membri. Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando la rete CCN/CSI.
Gli Stati membri rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l’applicazione del presente regolamento ad eccezione, se del caso, delle indennità versate a periti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:904:oj#art-53