Art. 50
In vigore dal 7 ott 2010
1. Quando un paese terzo comunica informazioni all’autorità competente di uno Stato membro, questa può trasmetterle alle autorità competenti degli Stati membri che possono avere interesse a dette informazioni e in ogni caso a quelli che le richiedano, nella misura in cui lo consentono gli accordi presi con quel particolare paese terzo in materia di assistenza.
2. Le autorità competenti possono comunicare ad un paese terzo, nel rispetto delle loro disposizioni interne relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
l’autorità competente dello Stato membro da cui provengono le informazioni ha acconsentito a tale comunicazione; e
b)
il paese terzo interessato ha assunto l’obbligo di fornire la cooperazione necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l’irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sull’IVA.
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