Art. 48

In vigore dal 7 ott 2010
1.   L’autorità competente dello Stato membro di stabilimento che riceve una richiesta di rimborso dell’IVA a norma dell’ della direttiva 2008/9/CE, la trasmette, qualora non sia applicabile l’ di tale direttiva, entro quindici giorni di calendario dalla ricezione e con mezzi elettronici, alle competenti autorità di ciascuno Stato membro di rimborso interessato, confermando che il richiedente ai sensi dell’, punto 5, della direttiva 2008/9/CE è un soggetto passivo ai fini dell’IVA e che il numero d’identificazione o il numero di registrazione dato da tale persona è valido per il periodo di riferimento. 2.   Le autorità competenti di ciascuno Stato membro di rimborso notificano, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli altri Stati membri tutte le informazioni da essi richieste ai sensi dell’, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento. 3.   Le autorità competenti di ciascuno Stato membro di rimborso notificano, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli altri Stati membri se intendono avvalersi della possibilità, prevista dall’ della direttiva 2008/9/CE, di esigere dal richiedente di presentare una descrizione della sua attività economica in base a codici armonizzati. I codici armonizzati di cui al primo comma sono determinati in conformità della procedura di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento in base alla classificazione NACE stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (8).
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