Art. 49

In vigore dal 7 ott 2010
1.   Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento. La Commissione centralizza l’esperienza degli Stati membri per migliorare il funzionamento di tale dispositivo. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione disponibile pertinente all’applicazione che essi danno al presente regolamento. 3.   L’elenco degli elementi statistici necessari per valutare il presente regolamento è stabilito secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Gli Stati membri comunicano tali elementi statistici alla Commissione nella misura in cui sono disponibili e tale comunicazione non comporta oneri amministrativi ingiustificati. 4.   Ai fini della valutazione dell’efficacia del presente dispositivo di cooperazione amministrativa nella lotta contro la frode e l’evasione fiscale gli Stati membri possono comunicare alla Commissione ogni altra informazione di cui all’. 5.   La Commissione comunica le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 agli altri Stati membri interessati. 6.   Ove ciò sia necessario, a complemento di quanto disposto da altre disposizioni del presente regolamento la Commissione comunica alle autorità competenti di ciascuno Stato membro, non appena ne dispone, le informazioni che consentono loro di lottare contro la frode ai danni dell’IVA. 7.   Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può mettere a disposizione sue perizie di esperti, assistenza tecnica o logistica o qualsiasi altro tipo di sostegno.
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