Art. 51
In vigore dal 7 ott 2010
1. Le comunicazioni trasmesse in forza del presente regolamento sono fornite per quanto possibile con mezzi elettronici, secondo modalità adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
2. Qualora la richiesta non sia stata presentata interamente tramite il sistema elettronico di cui al paragrafo 1, l’autorità interpellata accusa ricevuta della richiesta con mezzi elettronici quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
Qualora un’autorità abbia ricevuto una richiesta di informazioni di cui non è il destinatario previsto, essa invia al mittente un messaggio di avviso con mezzi elettronici senza indugio e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
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