Art. 57

In vigore dal 7 ott 2010
1.   Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a quanto segue: a) garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità competenti; b) istituire una cooperazione diretta fra le autorità specialmente abilitate ai fini di tale coordinamento; c) garantire il buon funzionamento del sistema di scambio di informazioni previsto dal presente regolamento. 2.   La Commissione comunica al più presto a ciascuno Stato membro tutte le informazioni che riceve e che è in grado di trasmettere.
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