Art. 61

In vigore dal 7 ott 2010
Il regolamento (CE) n. 1798/2003 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2012. Tuttavia, gli effetti dell’, paragrafo 1, di tale regolamento sono mantenuti fino alla data di pubblicazione da parte della Commissione dell’elenco delle autorità competenti di cui all’ del presente regolamento. Il capo V, ad eccezione dell’, paragrafo 4, di tale regolamento rimane applicabile fino al 31 dicembre 2012. I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presente regolamento.
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Art. 61 Regolamento (UE) 2010/904 — Testo vigente | Portale Normativo