Art. 16

Comitato GMES

In vigore dal 22 set 2010
Comitato GMES 1.   La Commissione è assistita da un comitato (il «comitato GMES»). 2.   Il comitato GMES può riunirsi in formazioni specifiche per trattare questioni concrete, in particolare questioni che attengono alla sicurezza (il «consiglio di sicurezza»). 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. Il periodo di cui all’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. Il periodo di cui all’, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi. 5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
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