Art. 15
Misure di esecuzione
In vigore dal 22 set 2010
Misure di esecuzione
1. La Commissione adotta il programma di lavoro annuale a norma dell’articolo 110 del regolamento finanziario e degli articoli 90 e 166 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (15) secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 4, del presente regolamento.
2. La dotazione finanziaria del programma GMES può coprire anche le spese relative ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione, direttamente necessarie per la gestione del programma e la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, azioni di informazione e pubblicazioni nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica ed amministrativa che la Commissione può essere chiamata a sostenere per la gestione del programma GMES.
Storico versioni
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