Art. 14

Controllo e valutazione

In vigore dal 22 set 2010
Controllo e valutazione 1.   La Commissione controlla e valuta l’esecuzione delle azioni operative di cui all’, paragrafo 1. 2.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2012 e una relazione di valutazione ex post entro il 31 dicembre 2015.
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