Art. 14
Controllo e valutazione
In vigore dal 22 set 2010
Controllo e valutazione
1. La Commissione controlla e valuta l’esecuzione delle azioni operative di cui all’, paragrafo 1.
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2012 e una relazione di valutazione ex post entro il 31 dicembre 2015.
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