Art. 13
Misure di esecuzione relative alla politica in materia di dati e di informazioni e alla governance della sicurezza delle componenti e delle informazioni del GMES
In vigore dal 22 set 2010
Misure di esecuzione relative alla politica in materia di dati e di informazioni e alla governance della sicurezza delle componenti e delle informazioni del GMES
1. Sulla base dei criteri di cui all’, paragrafo 2, lettera b), la Commissione adotta misure specifiche secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, per la limitazione dell’accesso alle informazioni prodotte dai servizi GMES e ai dati raccolti attraverso l’infrastruttura GMES dedicata.
2. La Commissione assicura il coordinamento complessivo per quanto attiene alla sicurezza delle componenti e dei servizi GMES, tenendo conto della necessità di una supervisione e di un’integrazione delle esigenze in tema di sicurezza di tutti i suoi elementi, fatte salve le norme e le procedure nazionali applicabili alle infrastrutture, spaziali e in situ sotto controllo nazionale. In particolare, la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, misure che stabiliscano i requisiti tecnici necessari per garantire il controllo e l’integrità del sistema nell’ambito del programma dedicato relativo alla componente spaziale del GMES e per controllare l’accesso alle tecnologie che forniscono sicurezza al programma dedicato della componente spaziale del GMES e il loro utilizzo.
Storico versioni
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