Art. 5
Fornitura di servizi
In vigore dal 22 set 2010
Fornitura di servizi
1. La Commissione adotta misure adeguate volte a garantire una concorrenza effettiva nella fornitura di servizi GMES e a promuovere la partecipazione delle PMI. La Commissione agevola l’uso dei servizi forniti dal GMES per sviluppare il settore a valle.
2. La fornitura di servizi GMES viene se del caso decentrata con lo scopo di integrare a livello europeo gli inventari di dati spaziali, in situ e di riferimento costituiti dagli Stati membri e le loro capacità in materia, così da evitare duplicazioni. L’acquisizione di nuovi dati che si sovrappongono a fonti esistenti è evitata salvo che l’uso di serie di dati esistenti o aggiornabili non sia tecnicamente possibile o efficace sotto il profilo dei costi.
3. La Commissione, tenendo conto del parere del forum degli utenti, può definire o convalidare procedure appropriate per la certificazione della produzione di dati nel quadro del programma GMES. Tali procedure sono trasparenti, verificabili e controllabili al fine di garantire all’utente l’autenticità, la tracciabilità e l’integrità dei dati. Nei suoi accordi contrattuali con i prestatori di servizi GMES, la Commissione garantisce che le procedure in questione siano applicate.
4. La Commissione riferisce annualmente sui risultati conseguiti in merito all’esecuzione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:911:oj#art-5