Art. 6
Forme di finanziamento dell’Unione
In vigore dal 22 set 2010
Forme di finanziamento dell’Unione
1. Il finanziamento dell’Unione può assumere le seguenti forme giuridiche:
a)
accordi di delega;
b)
sovvenzioni;
c)
contratti di appalto pubblico.
2. All’atto dell’assegnazione di finanziamenti da parte dell’Unione, sono assicurate un’autentica concorrenza, la trasparenza e la parità di trattamento. In casi giustificati, i finanziamenti dell’Unione possono essere concessi secondo modalità specifiche, compresi gli accordi quadro di partenariato o il cofinanziamento di finanziamenti di funzionamento o di azioni. I finanziamenti di funzionamento a favore di organismi che perseguono obiettivi di interesse generale europeo non sono soggetti alle disposizioni in materia di degressività contenute nel regolamento finanziario. Per quanto riguarda i finanziamenti, il tasso massimo di cofinanziamento è fissato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 4.
3. La Commissione riferisce in merito all’assegnazione di fondi dell’Unione a ciascuna delle attività di cui all’, paragrafo 1, nonché alla procedura di valutazione e ai risultati delle gare d’appalto e dei contratti conclusi in applicazione del presente articolo, successivamente all’aggiudicazione degli stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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