Art. 6

Forme di finanziamento dell’Unione

In vigore dal 22 set 2010
Forme di finanziamento dell’Unione 1.   Il finanziamento dell’Unione può assumere le seguenti forme giuridiche: a) accordi di delega; b) sovvenzioni; c) contratti di appalto pubblico. 2.   All’atto dell’assegnazione di finanziamenti da parte dell’Unione, sono assicurate un’autentica concorrenza, la trasparenza e la parità di trattamento. In casi giustificati, i finanziamenti dell’Unione possono essere concessi secondo modalità specifiche, compresi gli accordi quadro di partenariato o il cofinanziamento di finanziamenti di funzionamento o di azioni. I finanziamenti di funzionamento a favore di organismi che perseguono obiettivi di interesse generale europeo non sono soggetti alle disposizioni in materia di degressività contenute nel regolamento finanziario. Per quanto riguarda i finanziamenti, il tasso massimo di cofinanziamento è fissato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 4. 3.   La Commissione riferisce in merito all’assegnazione di fondi dell’Unione a ciascuna delle attività di cui all’, paragrafo 1, nonché alla procedura di valutazione e ai risultati delle gare d’appalto e dei contratti conclusi in applicazione del presente articolo, successivamente all’aggiudicazione degli stessi.
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