Art. 7
Partecipazione di paesi terzi
In vigore dal 22 set 2010
Partecipazione di paesi terzi
Alle azioni operative di cui all’ possono partecipare i seguenti paesi:
1)
i paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parti contraenti dell’accordo SEE, secondo le condizioni stabilite nell’accordo stesso;
2)
i paesi candidati e i paesi candidati potenziali che partecipano ai processi di stabilizzazione e di associazione conformemente agli accordi quadro, o ad un protocollo di un accordo di associazione, sui principi generali relativi alla partecipazione di tali paesi a programmi dell’Unione, conclusi con tali paesi;
3)
la Confederazione svizzera, altri paesi terzi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, e le organizzazioni internazionali, conformemente agli accordi conclusi dall’Unione con tali paesi terzi od organizzazioni internazionali, a norma dell’articolo 218 TFUE, che definiscono le condizioni e le modalità dettagliate della loro partecipazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:911:oj#art-7