Art. 8
Finanziamento
In vigore dal 22 set 2010
Finanziamento
1. La dotazione finanziaria destinata alle azioni operative di cui all’, paragrafo 1, ammonta a 107 milioni di EUR.
2. Gli stanziamenti sono autorizzati ogni anno dall’autorità di bilancio nei limiti stabiliti dal QFP.
3. Anche i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono fornire finanziamenti aggiuntivi al programma GMES.
I finanziamenti aggiuntivi di cui al primo comma sono trattati come entrate con destinazione specifica a norma dell’ del regolamento finanziario.
Storico versioni
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